CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI
PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
L’attuale quadro normativo – così come delineato dall’art. 71-bis disp. att. cod. civ. – prevede che, per svolgere l’incarico di amministratore, occorra la frequenza obbligatoria di un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica.
Un’eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo di formazione periodica. Sono invece esonerati dagli obblighi di formazione iniziale e periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile (intendendosi per tali gli amministratori che abbiano la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, pur eventualmente non risiedendovi).
Il decreto ministeriale n. 140 del 13 agosto 2014 ha poi chiarito che la periodicità dell’aggiornamento deve avvenire con “cadenza annuale”. Proprio quest’ultima precisazione ha posto il problema, però, se l’aggiornamento debba essere scadenzato sulla base dell’anno solare oppure in ragione dell’entrata in vigore del citato decreto. La maggioranza degli interpreti propende per ritenere che la periodicità dell’aggiornamento decorra dal 9 ottobre 2014, data di entrata in vigore del provvedimento. E ciò, perché è giusto reputare che il legislatore delegato abbia voluto assicurare una risposta immediata all’obbligo di formazione che, diversamente (e, cioè, andando immotivatamente con l’anno solare), sarebbe scattato dal primo gennaio, creando una chiara incongruenza tra l’entrata in vigore del provvedimento e la sua effettiva operatività.
Per adempiere l’obbligo di formazione iniziale e periodica previsto dalla legge n. 220/2012 e dal decreto ministeriale n. 140/2014, la Confedilizia pone a disposizione degli amministratori di condominio corsi di formazione sia per via telematica che in sede (cd. corsi frontali o residenziali), organizzati in collaborazione con la prestigiosa editrice La Tribuna.
I corsi in via telematica vengono erogati attraverso il sito www.latribuna.it nell'apposita sezione FORMAZIONE (Per maggiori informazioni clicca qui)
Per quanto riguarda i corsi frontali/residenziali, essi saranno organizzati da Confedilizia Catanzaro e pubblicizzati anche nel presente sito.
L’esame finale – sia per i corsi on line sia per i corsi frontali/residenziali – dovrà essere sostenuto presso una delle sedi indicate dal responsabile scientifico e scelta dai partecipanti ai corsi all’atto dell’iscrizione (salvo approvazione). Gli enti organizzatori dei corsi si riservano la possibilità di indicare altre sedi, sempre scelte dal responsabile scientifico, in relazione alla città di residenza degli iscritti ai singoli corsi. A coloro che avranno positivamente portato a termine – superando l’esame finale – un corso di formazione iniziale o periodica, frontale/residenziale convenzionato Confedilizia o in via telematica, Confedilizia rilascerà uno speciale diploma/attestato, differente per i diversi corsi, relativo al superamento degli stessi.
Il diploma/attestato sarà firmato – per i corsi on line – dal responsabile scientifico avv. Corrado Sforza Fogliani e – per i corsi frontali/residenziali – dal responsabile scientifico di Confedilizia Calabria avv. Sandro Scoppa..
I diplomi dei corsi on line recheranno i loghi della Confedilizia e de La Tribuna e quelli dei corsi frontali/residenziali la dizione “Corso convenzionato Confedilizia” e l’indicazione dell'associazione territoriale della Confedilizia organizzatrice
Per i corsi per via telematica e per i corsi frontali/residenziali convenzionati Confedilizia, la Confedilizia assicura il rispetto di tutte le indicazioni e di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari.
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..